Art. 13, c. 1 lett. d – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
d) all’elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Ti informiamo che, per migliorare la tua esperienza di navigazione su questo sito, utilizziamo diversi tipi di cookies, tra cui cookies a scopo di profilazione che ci consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione. Alla pagina “informativa estesa” è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su “Accetto” o continuando la navigazione saranno attivati tutti i cookies specificati in dettaglio nella “informativa estesa” ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. Informativa estesa
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.